L'amministratore è obbligatorio quando i condòmini
(proprietari) sono più di 8 (art 1129 cc).
In caso però non venga nominato non ci sono né sanzioni
né controlli, ma se l'assemblea non vi provvede, uno dei condòmini può fare
richiesta di nomina all'autorità giudiziaria (tribunale).
Il fatto che l'amministratore non ci sia (perché non obbligatorio
o mai nominato), non esime i condòmini a gestire il condominio come tale con
tutte le regole e gli adempimenti del caso. Se manca l'amministratore, essendo
il condominio comunque costituito di fatto (vedi risposta alla domanda
"quando si costituisce il condominio") la responsabilità per la
gestione delle parti comuni è divisa fra tutti i condòmini.